mercoledì 25 febbraio 2026

Chieti, il capolinea in pendenza è una responsabilità politica



Non è fatalità: è un rischio noto e ignorato

Nel centro di Chieti, a Largo Cavallerizza, un autobus della Linea 6 “La Panoramica” si è sfrenato mentre era in sosta al capolinea. Ha percorso in discesa via Asinio Herio per decine di metri, ha urtato un furgone, abbattuto un palo della filovia, danneggiato una balaustra e ferito un passante.

È andata bene. Poteva finire in tragedia.

Ma soprattutto: non è la prima volta che accade in quel punto.

Questo non è un episodio sfortunato. È la manifestazione di un problema annoso, noto, reiterato e mai affrontato strutturalmente.

Il capolinea insiste su un tratto di strada in pendenza. In una città collinare la pendenza è normale. Non è normale, invece, mantenere per anni la sosta prolungata di mezzi pesanti destinati al trasporto pubblico in una posizione strutturalmente inclinata, già teatro di episodi analoghi.

Qui non si tratta di morfologia urbana. Si tratta di responsabilità amministrativa.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), agli artt. 157 e 158, vieta la fermata e la sosta in situazioni che possano costituire pericolo per la circolazione o per gli utenti della strada. 

Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, all’art. 352, disciplina la localizzazione delle fermate dei mezzi pubblici presupponendo condizioni di sicurezza.

È vero: non esiste un divieto espresso di capolinea in pendenza. Ma il diritto non funziona solo per divieti testuali. Esiste il principio di sicurezza sostanziale della circolazione. Esiste il dovere di prevenzione del rischio prevedibile.
E qui il rischio è prevedibile. Perché si è già verificato.

Quando un autobus si sfrena più volte nello stesso punto, non si può più parlare di fatalità. La reiterazione trasforma l’evento in rischio strutturale conosciuto.

Sul piano civilistico, l’art. 2043 c.c. impone il risarcimento per fatto colposo che cagiona danno ingiusto. L’omessa adozione di misure idonee a neutralizzare un rischio già emerso può integrare colpa.

Ancora più rilevante è l’art. 2051 c.c.: responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione afferma che l’ente proprietario o gestore della strada risponde dei danni derivanti dalla conformazione della stessa, salvo prova del caso fortuito. Ma quando gli episodi si ripetono nello stesso luogo, il caso fortuito si svuota di contenuto.

A ciò si aggiunge l’art. 97 della Costituzione: buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Il buon andamento non è una formula retorica. È obbligo di organizzare servizi e infrastrutture in modo razionale e sicuro.
E qui veniamo al punto politico.

Mentre il problema del capolinea in pendenza resta irrisolto da anni, si realizzano mega-parcheggi su aree perfettamente in piano, finanziati anche con fondi del PNRR. Dunque le aree pianeggianti esistono. Vengono individuate. Vengono progettate. Vengono finanziate.

Ma non vengono destinate alla sicurezza del trasporto pubblico urbano.

Questa non è una coincidenza tecnica. È una scelta politica.

Se esistono spazi in piano per realizzare parcheggi, allora esistono spazi in piano anche per individuare un capolinea sicuro. Continuare a mantenere la sosta dei bus su un tratto inclinato, già teatro di episodi gravi, significa accettare consapevolmente un rischio.
E quando il rischio è noto e non si interviene, l’inerzia diventa responsabilità.

Chieti merita una pianificazione urbana che metta al centro la sicurezza dei cittadini, non la logica dell’emergenza dopo il danno.

Non servono proclami. Serve una decisione: individuare un’area alternativa in piano da destinare al capolinea dei bus, eliminando alla radice il rischio di rotolamento incontrollato.

La fortuna non può essere la misura della sicurezza pubblica.

E oggi, dopo l’ennesimo episodio, non intervenire non sarebbe più una dimenticanza. Sarebbe una precisa assunzione di responsabilità politica.